Riforme, i punti della legge

Esultanza dopo il votoScompare bicameralismo perfetto. Devolution, premierato, nuovi poteri del capo dello Stato, scomparsa del bicameralismo perfetto e nuove funzioni e composizione per Camera e Senato federale. Sono queste le linee portanti del disegno di legge di riforma costituzionale approvato dal Senato

Le nuove norme, una volta approvate, entreranno comunque in vigore in tempi differiti. Considerando lo svolgimento nel referendum nel 2006, dopo le elezioni politiche, e un eventuale esito positivo della consultazione popolare, avranno subito effetto le norme sul federalismo e quelle collegate sull'interesse nazionale e sulla clausola di supremazia. Occorrera' attendere invece la legislatura successiva, e quindi il 2011, per vedere l'istituzione del Senato federale, l'applicazione di nuovo iter legislativo, premierato e nuovi poteri del capo dello Stato. Si arriva invece addirittura al 2016 per la riduzione dei deputati e la contestualita' dell'elezione di Senato federale e Consigli regionali.

Devolution

In base al nuovo articolo 117 della Costituzione, la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Viene introdotta la cosiddetta devolution, per cui alle Regioni va la potesta' esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Allo Stato rimangono le competenze legislative esclusive su una trentina di materie, tra le quali le norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualita' alimentari; sull'ordine pubblico e sull'istruzione. Una decina di materie vengono affidate alla potesta' concorrente, con le Regioni che legiferano nell'ambito dei principi generali fissati dallo Stato. Tra queste l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

Interesse nazionale e clausola di supremazia

A fare da contrappeso alla devolution viene introdotta la norma sull'interesse nazionale. Il governo, quando ritenga che venga pregiudicato da una legge regionale o da una parte di essa, puo' investire della questione il Parlamento riunito in seduta comune, che a maggioranza assoluta puo' annullare le norme impugnate. Viene poi prevista anche la cosiddetta clausola di supremazia, per cui lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni, alle Citta' metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica E, ancora, quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'. Gli stessi rispetto ai quali Stato, Regioni, Province, Citta' metropolitane e Comuni dovranno esercitare le loro funzioni.

Conferenza stato regioni

Viene costituzionalizzata la Conferenza Stato-Regioni, per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Con lo stesso obiettivo possono essere istituite anche Conferenze tra Stato e gli altri Enti Locali. A tali organismi vengono affidati compiti amministrativi, salvaguardando quindi il coordinamento tra Senato federale da un lato e Regioni ed Enti locali dall'altro.

Il Senato Federale

Nasce il Senato federale composto da 252 senatori, eletti contestualmente ai Consigli regionali. Vi siederanno, senza diritto di voto, anche 42 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la meta' in rappresentanza delle Regioni e delle Province stesse, l'altra delle le Autonomie locali (Comuni, Province e Citta' metropolitane). In totale 294 membri. A ciascuna Regione verra' assegnato un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti, comunque non inferiore a sei, fatta eccezione per Molise e Valle d'Aosta che ne avranno, rispettivamente, due e uno. Passa dagli attuali 40 anni a 25 l'eta' minima richiesta per essere eletti. Ogni qual volta lo richiederanno, presidenti di Giunte e Consigli regionali saranno sentiti dal Senato e analogamente i senatori saranno sentiti dal Consiglio della Regione dove sono stati eletti. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimarrano in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La Nuova Camera

I deputati scendono dagli attuali 630 a 518, 18 dei quali eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all'estero. Viene introdotta la figura dei 'deputati a vita', che sostituiscono gli attuali senatori a vita. Saranno tre di nomina presidenziale, oltre agli ex capi dello Stato. Cambia anche l'eta' minima per essere eletti deputati alla Camera: non piu' 25 anni come nella vigente Costituzione, bensi' 21. L'Assemblea di Montecitorio avra' una durata di cinque anni.

Iter Legislativo

Scompare il bicameralismo perfetto e le competenze legislative vengono suddivise tra Montecitorio e palazzo Madama La Camera avra' competenza sulle leggi relative alle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Una volta approvate, il Senato federale avra' trenta giorni di tempo per proporre modifiche, sulle quali l'Assemblea di Montecitorio si esprimera' in modo definitivo.

Termini ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti legge. Il Senato federale interverra' invece sulle leggi riguardanti le materie sulle quali Stato e Regioni hanno potesta' concorrente, con il primo che detta i principi fondamentali nell'ambito dei quali legiferano le seconde. Una volta approvati i provvedimenti, la Camera avra' anche in questo caso trenta giorni di tempo per proporre modifiche, sulle quali palazzo Madama si pronuncera' in modo definitivo.

Tempi dimezzati per quanto riguarda la conversione dei decreti legge. Restano di competenza bicamerale le leggi che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale; quelle elettorali e sulle materie relative alla cosiddetta clausola di supremazia; tutte le norme per le quali la Costituzione prevede l'emanazione di una legge dello Stato o della Repubblica.

Scompare pero' la cosiddetta navetta, il procedimento oggi in vigore per cui un provvedimento passa da Montecitorio a palazzo Madama, o viceversa, fin quando non si arrivi all'approvazione del testo identico. Qualora infatti Camera e Senato non approvino una legge nel medesimo testo, i presidenti dei due rami del Parlamento convocano una commissione paritetica composta da trenta deputati e trenta senatori, che dovra' elaborare un nuovo testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee Il governo potra' intervenire sulle leggi di competenza del Senato, quando ritenga necessario proporre modifiche essenziali rispetto alla realizzazione del programma o all'attuazione della cosiddetta clausola di supremazia. In questo caso, su autorizzazione del presidente della Repubblica che verifica l'esistenza dei presupposti costituzionali, illustrera' le sue proposte all'Assemblea di palazzo Madama.

Se non verranno accolte sara' la Camera a pronunciarsi definitivamente con la maggioranza assoluta dei componenti. Infine, in caso di contrasto tra Camera e Senato sulle materie di propria competenza, saranno i presidenti di due rami del Parlamento a risolvere il conflitto, con la possibilita' di affidarsi ad ad un comitato paritetico composto da dieci deputati e dieci senatori. Resta in vigore la procedura prevista attualmente per le leggi costituzionali e di modifica della Costituzione: sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum, e' questa la novita', sara' sempre possibile, mentre attualmente la consultazione popolare non si svolge se le nuove norme sono state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti Il governo e' formato dal Primo ministro e dai ministri, che insieme formano il consiglio dei Ministri.

I candidati premier dovranno collegarsi ai candidati ovvero a liste o piu' liste di candidati alla Camera e la legge elettorale (che potra' essere proporzionale o maggioritaria) dovra' essere tale da garantire la formazione di una maggioranza di governo. Il presidente della Repubblica dovra' quindi nominare il primo ministro sulla base dei risultati elettorali. Dopo la nomina, entro dieci giorni dovra' illustrare alle Camere il programma di legislatura e la composizione del governo, ma sara' l'Assemblea di Montecitorio a votare su di essi. Ogni anno il presidente del Consiglio dovra' poi presentare il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese.

Durante il mandato il premier potra' porre la questione di fiducia o chiedere che la Camera si esprima con priorita' su ogni altra proposta con un voto conforme alle indicazioni dell'esecutivo. In caso di bocciatura, il premier dovra' dimettersi. A tale meccanismo non si potra' far ricorso per le leggi costituzionali o di modifica della Costituzione. Il governo inoltre potra' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno delle Camere e la votazione entro tempi certi di propri disegni di legge. Il governo potra' poi chiedere che, trascorso il termine fissato senza che i provvedimenti siano stati approvati, vengano comunque posti ai voti nel testo proposto dall'esecutivo.

In qualsiasi momento della legislatura, la Camera potra' costringere il premier alle dimissioni dopo la presentazione e l'approvazione di una mozione di sfiducia. Stessa cosa accadra' se la mozione sara' respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza uscita dalle elezioni. In entrambi i casi il presidente della Repubblica sciogliera' la Camera e si andra' alle elezioni. Sono possibili pero' meccanismi di sfiducia costruttiva tali da consentire il proseguimento della legislatura. La maggioranza vincitrice delle elezioni potra' infatti presentare e approvare una mozione con la designazione di un nuovo premier e qualora una mozione di sfiducia sia stata respinta con i voti determinanti di deputati non appartenenti alla maggioranza, si potra' evitare lo scioglimento se la coalizione vincitrice delle elezioni presentera' e approvera' una mozione nella quale dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di governo e indichi un nuovo premier.

Con lo stesso meccanismo sara' possibile proseguire la legislatura in caso di richiesta di scioglimento della Camera da parte del premier, di sua morte o impedimento permanente, di sue dimissioni. Altrimenti il presidente della Repubblica dovra' sciogliere la Camera e indire le elezioni. Cambia, rispetto alla Costituzione attuale, il rapporto tra presidente del Consiglio e ministri. Questi ultimi, saranno infatti nominati dal premier che potra' anche revocarli. Il primo ministro determina la politica generale del governo e ne e' responsabile e garantisce l'unita' di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.

Capo dello Stato

Sara' eletto dall'Assemblea della Repubblica, un nuovo organismo presieduto dal presidente della Camera e composto da deputati, senatori, rappresentanti delle Regioni (presidenti delle Giunte comprese quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano e delegati eletti dai Consigli regionali). Per essere eletti occorreranno i due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi tre scrutini, i tre quinti nel quarto e nel quinto, la maggioranza assoluta nei successivi. Rispetto alla norma attuale viene quindi inserito il passaggio ulteriore dei tre quinti. Cambia anche l'eta' minima richiesta per accedere al Quirinale: quarant'anni rispetto ai cinquanta previsti oggi. L'Assemblea dovra' essere convocata sessanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente della Repubblica in carica. Ad esercitare l'eventuale supplenza sara' sempre il presidente del Senato. Il capo dello Stato rappresenta l'unita' della Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica. Rispetto alle norme attualmente in vigore, c'e' un radicale cambiamento dei suoi poteri nei rapporti con il governo, in particolare per quanto riguarda la nomina di presidente del Consiglio e ministri e lo scioglimento della Camera. Per il resto mantiene le attuali funzioni e acquisisce il potere di nomina dei presidenti delle Authority, di quello del Cnel e del vicepresidente del Csm.

Corte Costituzionale

Restano quindici i giudici della Corte costituzionale ma cambia la ripartizione per quanto riguarda la nomina: quattro sono indicati dal Capo dello Stato; quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre dalla Camera e quattro dal Senato federale integrato dai presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. I giudici di nomina parlamentare passano quindi dagli attuali 5 a 7. Rispetto alla norma ora in vigore, la nuova disposizione prevede che una volta cessati dal mandato (che dura sempre nove anni), i giudici costituzionali per i successivi tre anni non possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Per l'elezione dei giudici di nomina parlamentare resta fissato un quorum dei due terzi dei componenti ciascuna Assemblea per i primi tre scrutini, che scende ai tre quinti per i successivi.

CSM

Rimangono di nomina parlamentare un terzo dei membri del plenum, un sesto eletti dalla Camera, un sesto dal Senato federale. Tra di essi il capo dello Stato scegliera' il vicepresidente dell'organo di autogoverno della magistratura, che continuera' ad essere presieduto dal presidente della Repubblica.

Roma Capitale

Roma dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio. Alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e' demandata la disciplina dell'ordinamento della Capitale.