A quasi un anno dalla tragica scomparsa di Marco Biagi, viene approvato il
Ddl che modifica la legislazione sul mercato del lavoro. Seguiamo, passo a
passo, i passaggi della Riforma Biagi.
Il 3 ottobre 2001, il Ministro Roberto Maroni presenta il Libro bianco sul mercato del lavoro, ed il 15 novembre il Governo approva il Disegno di legge delega 848 per la riforma del mercato del lavoro.
Dopo mesi di dibattiti, trattative e polemiche e dopo la tragica uccisione del professor Marco Biagi, il 31 maggio 2002 il Governo trasferisce una parte della delega (riforma dell'articolo 18, arbitrato, ammortizzatori sociali, indennitā di disoccupazione e incentivi al lavoro) in un disegno di legge a parte, l' Atto Senato N. 848-bis. I due disegni di legge, l'848 e l'848 bis, verranno discussi separatamente.
Il 5 luglio si firma il Patto per l'Italia tra il Governo e le parti sociali. Il 25 settembre il Senato dā il via libera al Ddl 848, che il 30 ottobre viene modificato dalla Camera e torna in discussione al Senato. L'approvazione definitiva dell' Atto Senato N. 848 avviene il 5 febbraio 2003.
Prosegue l'iter del Ddl 848 bis, che sarā all'esame della Commissione Lavoro del Senato dal 18 febbraio.
Si prevede che i decreti attuativi delle dieci deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro affidate al governo andranno in vigore entro l'estate.
Cade il vincolo per le societā di limitarsi alla sola fornitura di lavoro interinale; viene estesa ai consulenti del lavoro e dell'Universitā l'attivitā di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. I servizi pubblici e privati di collocamento saranno collegati attraverso il Sistema Informativo del Lavoro (SIL) in una rete, che comprenderā il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gli enti previdenziali. Nascerā la borsa del lavoro, una banca dati dei lavoratori attivi e in cerca di occupazione. Gli Enti bilaterali acquisiscono compiti rilevanti in materia di collocamento. Finora questi organismi, che rappresentano sindacati e associazioni dei datori di lavoro, hanno gestito alcuni istituti contrattuali; ora avranno un ruolo nel collocamento, nella certificazione dei rapporti di lavoro, nella vigilanza sugli appalti.
Si introducono il lavoro a chiamata (job on call), il lavoro ripartito (job sharing) e quello accessorio; sarā considerato occasionale il lavoro che dura meno di trenta giorni in un anno, saranno emanate nuove regole per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), verrā incentivato il ricorso al part-time. Per le aziende si regolamenta il ricorso a strumenti come l'outsourcing (il trasferimento di un intero ramo produttivo) e come lo staff leasing, che consente di "affittare" da altre societā anche lavoratori a tempo indeterminato. Nella disciplina sul socio lavoratore (art.9), la preminenza verrā data al vincolo associativo piuttosto che al rapporto di lavoro. I lavoratori disabili con un contratto interinale, potranno essere computati dalle aziende nella quota obbligatoria di lavoratori disabili. La delega favorisce l'estensione al settore agricolo di molte forme di flessibilitā, dal part-time al lavoro temporaneo. Per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, il Governo č delegato alla certificazione (art.5).
Formazione: il governo č delegato al riordino dei contratti formativi (art.2) I contratti di apprendistato e i contratti di formazione saranno collegati ai sussidi di disoccupazione. Un'attenzione particolare č dedicata alla formazione per le neo-mamme, che potranno usufruire di strumenti per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, attualmente affidate al Ministero e all'Inps, saranno riviste e centralizzate.
Le disposizioni del Ddl non si applicano al personale della P.A., a meno di un esplicito richiamo.